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Social Network: Possibile responsabilità del gestore per omessa vigilanza su diffamazione reiterata.
La diffusione, attraverso piattaforme social, di contenuti gravemente diffamatori e lesivi della reputazione di un soggetto, qualora agevolata dalla mancata adozione da parte del gestore della piattaforma di misure idonee a prevenire e contrastare la reiterazione di tali condotte da parte del medesimo utente, può configurare una responsabilità extracontrattuale del gestore stesso ai sensi dell'art. 2043 c.c. per omessa vigilanza e concorso colposo nell'illecito, sussistendo un obbligo di diligenza qualificata in capo al provider nel monitorare e intervenire, nei limiti della ragionevole esigibilità tecnica ed economica, al fine di evitare la protrazione di attività illecite di cui sia venuto a conoscenza.
Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 05.05.25
Divorzio
:
Val
orizzato il contributo indiretto del coniuge all'attività professionale altrui ai fini dell'assegno
Nell'ambito del giudizio di divorzio, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, il significativo contributo fornito da un coniuge all'attività professionale dell'altro durante il matrimonio, pur non traducendosi in una formale partecipazione societaria o in un rapporto di lavoro subordinato, deve essere adeguatamente valorizzato non solo sotto il profilo compensativo (ex art. 129 bis c.c.), ma anche nella valutazione dell'adeguatezza dei mezzi propri del coniuge economicamente più debole e nella determinazione dell'eventuale assegno perequativo, potendo tale contributo aver inciso concretamente sulle prospettive di carriera e sull'accumulazione di ricchezza dell'altro coniuge.
Tribunale di Mlano, sez. IX, 20 maggio 2025